Ultima modifica: 10 febbraio 2022

Equivalenze ed Equipollenze

a) Riconoscimento titoli stranieri per accesso ai pubblici concorsi

L’equivalenza del titolo straniero a quello italiano, conseguito all’estero e richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, permette la partecipazione a quello specifico concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano (equipollenza).

Possono presentare domanda di equivalenza del titolo straniero per la partecipazione ad un concorso pubblico soltanto i cittadini comunitari.

Pertanto coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso paesi stranieri ed intendano partecipare a pubblici concorsi in Italia devono seguire procedura prevista dall’art. 38 c. 3 del D.L.vo 165/2001 di seguito descritta.

Gli interessati devono:

  • presentare all’amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. 165/2001 (ammissione sotto condizione);
  • inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all’estero compilando il Modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Gli interessati inoltre devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a)      fotocopia documento di identità;

b)      copia autentica del titolo di studio estero;

c)       copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore;

d)      copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, esami superati e relativa votazione;

e)       fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare

 

A chi rivolgersi

Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento

Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma tel. 06-6899.7563 / 7453 / 7470

e-mail: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

 

Ministero dell’Istruzione – Ufficio 8

Viale Trastevere 76/A 00156 Roma

Pec: dgosv@postacert.istruzione.it

 

b) Riconoscimento titoli stranieri ai sensi dell’art. 12 della legge 29/01/2006 n. 29

In base all’art. 12 della legge 29/01/2006 n.29 in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall’interessato, l’ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.

Per la valutazione dei titoli occorre però acquisire il parere favorevole  del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca tenuto conto dell’oggetto del procedimento.

Possono presentare domanda di equivalenza del titolo straniero ai sensi dell’art 12 legge 29/1/06 n. 29 soltanto i cittadini comunitari che hanno conseguito i titoli di studio in paesi comunitari.

Gli interessati devono inviare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la richiesta di equivalenza ai sensi dell’art 12 legge 29/1/06 n. 29 compilando il seguente modello.

A chi rivolgersi

Ministero dell’Istruzione – Ufficio 8

Viale Trastevere 76/A 00156 Roma

Pec: dgosv@postacert.istruzione.it

 

c) Riconoscimento equipollenza diplomi conclusivi del I e del II ciclo di Istruzione

in base all’articolo 13, comma 1, lettera a), 2), legge n. 29/2006, modificando l’art. 379 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, estende la possibilità ai cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica di chiedere il riconoscimento (equipollenza) del proprio titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall’Italia al corrispondente titolo italiano e contemporaneamente abroga il disposto di cui all’art. 380 del menzionato D.lgs. 297/94.

 

Per il rilascio di equipollenza l’interessato dovrà inviare:

  • Per il I ciclo di istruzione istanza in carta libera a questo Ufficio;
  • Per il II ciclo di istruzione, istanza in bollo all’Ufficio Scolastico per la Puglia (BARI).

Le domande saranno sottoposte al necessario parere favorevole di una Commissione permanente già istituita, e successivamente l’Ufficio provvederà al rilascio del certificato di equipollenza, salvo che non si opti per delle preliminari prove integrativa, a discrezione dell’Amministrazione, da sostenersi non prima di 30 giorni e non oltre 120 giorni dal provvedimento che le dispone.

Il termine del procedimento è di 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dies ad quem data di emissione del decreto di equipollenza o di predisposizione di prove integrative.

 

 

A chi rivolgersi

I ciclo di istruzione

Domanda di Equipollenza I ciclo

Ufficio VII – Ambito Territoriale per la provincia di Taranto

Via Lago di Como, 9 74121 Taranto

Responsabile dell’istruttoria Dott. QUARANTA Cosimo

Indirizzo PEO cosimo.quaranta13@istruzione.it

Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it

 

II ciclo di istruzione

Domanda di Equipollenza II ciclo

Ufficio Scolastico per la Puglia

Via Sigismondo Castromediano 123 70126 Bari

Indirizzo PEO direzione-puglia@istruzione.it  – Indirizzo PEC drpu@postacert.istruzione.it

Sito internet : www.pugliausr.gov.it