Part-time
Chi può presentare la domanda
- docenti (anche neo – immessi in ruolo) di ogni ordine e grado
- personale delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie
- personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi
N.B.
I Docenti neo immessi in ruolo devono tempestivamente inviare l’istanza di part-time alla scuola di assegnazione la quale la inoltrerà successivamente all’Ufficio.
I Docenti con incarico a T.D. possono richiedere l’orario di lavoro a tempo parziale, purché la richiesta sia fatta contestualmente alla presa di servizio, indipendentemente dalla data in cui viene stipulato il contratto individuale di lavoro
Tempi
La scadenza è fissata al 15 marzo 2024. Si tratta di una scadenza annuale, fissata dalla circolare del O.M. n. 55 del 13/02/1998.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, a questo ufficio.
Il part time dura due anni scolastici.
Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time. Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto. La mancata richiesta del rientro è considerata una conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Possono essere accolte domande nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
Orario di servizio
Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale)
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
Bisogna in ogni caso tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
Modulistica
Modello_di_domanda_Part_Time a.s. 2024-2025
Normativa di riferimento
Circolare n. 3/1997 Funzione pubblica
Legge n. 140 del 28.5.1997, art. 6
O.M. n. 446 del 22.7.1997 (trasmessa dalla C.M. n. 449 del 23.7.1997)
Decreto legislativo n. 61 del 25.2.2000
Nota prot. n. 1584 del 29.7.2005
Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 – art. 73
CCNL 29.11.2007: art. 37 (personale docente) e art. 58 (personale ATA)